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PescareAMessina La comunità della pesca in mare

Controlli prima di navigare

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    00 04/05/2010 23:47
    Cosa devo fare.....Cosa devo avere....Cosa devo sapere...
    COSA DEVO CONTROLLARE PRIMA DI COMINCIARE A NAVIGARE?


    Validità ed efficacia della copertura assicurativa;

    Documenti di bordo (validità);

    Dotazioni di sicurezza (in relazione alla navigazione effettivamente svolta—controllare le eventuali scadenze);

    Mezzi di salvataggio (controllare la scadenza di revisione della zattera o apparecchio galleggiante);

    Integrità dello scafo: tappi, prese a mare;

    Infiltrazioni di acqua;

    Perdite di combustibile;

    Condizioni di sartiame, catene, attrezzature marinaresche;

    Fanali di navigazione (se si effettua navigazione diurna entro sei miglia, almeno una torcia);

    Bunkeraggio al completo, da verificare con l’asticella a mano;

    Batterie: livello liquidi, pulizia dei contatti, tensione;

    Bollettino meteorologico (METEOMAR): è diffuso da radio Tmc (ogni sei ore) oppure da Rai 1 (alle ore 6.43, 15.37, 22.44 e la domenica anche alle 19.32); il bollettino indica per ogni zona le previsioni per le dodici ore successive.

    Avvisi ai naviganti (si possono consultare presso qualsiasi Autorità Marittima. Particolare attenzione va posta nelle zone con poligoni di tiro, nelle quali c’è il divieto di navigazione).


    … MA QUANTE PERSONE POSSO TRASPORTARE?


    Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati è determinato come segue:

    per lunghezza f.t. fino a mt. 3,50 nr. 3 persone;

    per lunghezza f.t. compresa tra mt. 3,51 e 4,50 nr. 4 persone;

    per lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 e 6,00 nr. 5 persone;

    per lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,00 e 7,50 nr. 6 persone;

    per lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 nr. 7 persone.

    I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello sopra indicato, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata dall’autorità marittima.

    Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello sopra meglio specificato.

    Qualora i natanti in questione trasportino attrezzature subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.


    La tassa di stazionamento

    La tassa di stazionamento per i natanti da diporto (unità non iscritte nei registri di lunghezza fina a m.7,50 se a motore o a mt.10 se a vela con motore ausiliario o motoveliero) è stata soppressa dall’art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000)

    Non sono soggette alla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua, dell’assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del 14.04.1997 (G.U. 135/97) ha fornito alcuni chiarimenti per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione del pagamento del tributo per tali unità.



    La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza fuori tutto, riportata sulla licenza di navigazione, quando l’unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime ed interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene private, ecc.). la tassa non va pagata se l’unità resta a secco l’intero anno. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta)



    Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi modelli CH8 bis, meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni per la compilazione

    Ove presso gli uffici gli Uffici postali non fossero disponibili i bollettini di c.c.p. meccanizzati il versamento può essere effettuato utilizzando i normali bollettini riportando nella causale le seguenti indicazioni:

    il numero e la sigla dell’Ufficio di Iscrizione;

    lunghezza fuori tutto in cm.;

    la data di prima iscrizione ovvero l’anno di costruzione se trattasi di unità a motore, a vela con motore ausiliario o motoveliero.



    IMPORTI DA CORRISPONDERE

    L’importo della tassa di stazionamento per le navi e le imbarcazioni da diporto è il seguente:

    1) lunghezza f.t. fino a 750 cm. Importo fisso lire 360.000;

    2) per ogni cm, eccedente cm. 750 fino a cm. 1200 lire 1500 al cm;

    3) per ogni cm. eccedente cm. 1200 fino a cm.1800 lire 4000 al cm.

    4) per ogni cm. eccedente cm. 1800 fino a cm.2400 lire 6000 al cm.

    5) per ogni cm. eccedente cm. 2400 lire 8000 al cm.

    Nota: nel caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di lunghezza inferiore a mt. 7,50 questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni, indipendente dalla lunghezza e come tali devono pagare la tassa di stazionamento dell’importo fisso stabilito(esempio: un’unità a motore iscritta nei registri della lunghezza f.t. di mt. 6,50 paga il tributo minimo fisso di lire 360.000)



    Per le unità che stazionano in acqua l’importo va versato, in una unica soluzione, per l’intero anno solare , entro il 31 maggi, ovvero il giorno precedente all’effettiva messa in acqua dell’unità, se successivo a tale data;

    L’importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i motovelieri:

    Gli importi stessi sono altresì ridotti del 15%, del 30% e del 45% dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni e 15 anni dalla data di Iscrizione nei Registri o di costruzione, se più favorevole, maturati alla data di versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Le riduzioni indicate ai punti a) e b) sono cumulabili.

    1° Esempio: un’unità costruita nell’anno 1993 ed iscritta per la prima volta nei registri il 20 giugno 1993, il diritto allo sconto del 15% matura il 21 giugno 1998 con riferimento alla data di iscrizione mentre sarebbe maturato il 1° gennaio 1999 con riferimento alla data di costruzione.

    2° Esempio:se la medesima unità, costruita nell’anno 1993, fosse stata iscritta per la prima volta nei registri il 10 maggio 1995, (nel frattempo non è stata commercializzata) il diritto alla sconto del 15% maturerà l’11 maggio 2000 con riferimento alla data di iscrizione mentre è già maturato il 1° gennaio 1999 con riferimento alla data di costruzione.



    Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) ed il dicembre dello stesso anno;

    Esempio: per un’unità iscritta il 29 giugno la tassa è pari a 7/12 dell’importo annuale dovuto.

    [SM=g2095330] ATTENZIONE !!![SM=g2095330]
    Le violazioni al tributo comportano una sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta oltre il pagamento del tributo evaso (per un versamento inferiore di lire 10.000 la sanzione ammonta a lire 40.000); per tale tassa non è previsto il "ravvedimento operoso". La riforma delle sanzioni amministrative per violazione alle norme tributarie non si estende alla tassa di stazionamento.



    Documenti di bordo


    Nella navigazione tra porti nazionali è consentito tenere a bordo anche copia fotostatica autenticata dei documenti.

    Per i natanti sono obbligatori:

    certificato d’uso motore (su questo documento sono indicate la potenza del motore in Cv e la cilindrata per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica);

    Assicurazione (obbligatoria per le unità munite di motore di potenza superiore a 3 Cv fiscali. Il contrassegno del certificato va esposto in modo ben visibile, le norme stabiliscono sulla ruota del timone);

    Certificato di omologazione (solo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito dalle ordinanze);

    Per le unità con motore di potenza superiore ai limiti previsti (è obbligatoria, quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 Kw o 40,8 Cv), il conduttore deve avere a bordo la patente nautica; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.

    Per le imbarcazioni sono obbligatori:

    licenza di navigazione dell’unità;

    Certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);

    Polizza di assicurazione;

    Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di stazionamento per l’anno in corso;

    Certificato di sicurezza valido (se non già annotato sulla licenza di navigazione);

    Licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza;

    Certificato limitato RTF (cosiddetto certificato dell’operatore). Non ha scadenza;

    Ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi radiotelevisivi eventualmente presenti a bordo (solo per gli apparecchi fissi installati a bordo e non per quelli portatili);

    Patente nautica in corso di validità.


    [SM=g2095330] ATTENZIONE !!! [SM=g2095330]
    Chi naviga senza avere a bordo i documenti previsti dalla legge sulla nautica da diporto è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 200.000.


    IL COMANDANTE DI UNITÀ DA DIPORTO

    Il Comandante è il responsabile in assoluto dell’imbarcazione, dell’equipaggio e dei passeggeri.



    Alla partenza egli deve accertarsi che l’unità sia efficiente, ben fornita in relazione al viaggio da intraprendere, che i passeggeri sappiano come comportarsi in caso di pericolo, che i documenti di bordo, le carte nautiche, le dotazioni di sicurezza, gli estintori, la cassetta dei medicinali e le luci di via siano in ordine e in corso di validità; inoltre ha l’obbligo di informarsi delle previsioni meteo e di prendere visione degli avvisi ai naviganti disponibili presso le Capitanerie di Porto.



    Nei casi di collisione, incaglio, falle, incendio, uomo in mare, avvistamento relitti pericolosi, assistenza e/o salvataggio ed altri accidenti, ha l’obbligo di presentare, all’arrivo in porto, la denuncia di evento straordinario alla Capitaneria di Porto (art. 128 C.N.), ed entro le 24 ore al tribunale del luogo di approdo la relazione di evento straordinario prevista dagli artt. 304 e 315 del C.N.


    … e se si rende necessario abbandonare l'imbarcazione?
    In caso di incidenti in mare (incendi indomabili, tempesta, falle irreparabili) l’abbandono dell’unità deve essere disposto quando non essendovi più speranze di salvezza diventa pericoloso per chiunque rimanere a bordo.

    Il compito fondamentale del comandante sarà quello di mantenere la calma e col proprio contegno infondere a tutti gli ospiti massima fiducia nel buon esito del salvataggio: disporrà per l’immediata richiesta di soccorso (MAY DAY tramite apparato radio VHF sul canale 16 o contattando telefonicamente il numero Blu 1530 delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera), nel frattempo farà indossare a tutti il giubetto, farà approntare la zattera e abbandonerà per ultimo l’unità portando via, se possibile, carte, valori e documenti di bordo, e liberando ogni oggetto galleggiante esistente in coperta, al fine di facilitare le ricerche ai soccorritori portando via, se possibile, carte, valori e documenti di bordo.

    … E SE SONO GLI ALTRI A CHIEDERTI AIUTO?

    Il comandante di unità da diporto qualora incontri o abbia notizia di altre imbarcazioni in pericolo, ha l’obbligo di prestare soccorso ed assistenza, e se necessario informare l’autorità marittima.

    L’assistenza e/o salvataggio di un’imbarcazione, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole, danno diritto ad un compenso che viene definito caso per caso dal giudice, in relazione al valore del bene salvato, agli sforzi compiuti, al tempo impiegato e al carburante consumato.

    Il soccorso alle persone è gratuito.

    In caso di collisione l’unità meno danneggiata deve, per quanto possibile, prestare soccorso all’altra.


    Uomo in Mare! Uomo in Mare!
    ma cosa posso fare?


    In caso di uomo in mare occorre mettere immediatamente il timone dal lato di caduta, discostando così la poppa e l’elica dal naufrago, lanciare un salvagente - di notte con boetta luminosa - e il segnale fumogeno arancione, al fine di segnalare il punto in quanto in mare è estremamente facile perdere di vista la testa di una persona, anche con piccole onde.

    Manovrando in tal modo, il natante descriverà un arco completo fino a tornare nelle vicinanze del naufrago, questi verrà avvicinato dalla parte opposta da cui spira il vento (sottovento) onde evitarne l’investimento e si porrà tempestivamente il motore in folle.

    Altra manovra consiste nell’accostare dapprima di 60° verso il lato di caduta e poi dalla parte opposta, assumendo così una rotta inversa a quella iniziale, questo consentirà di tornare pressoché esattamente sul posto, anche se la manovra è stata iniziata con ritardo.

    Il ricorso all’uno o all’altro metodo può dipendere naturalmente da eventuali ostacoli, dallo stato del mare ed infine dalle caratteristiche evolutive del natante.

    [Specchi acquei riservati alla balneazione

    Prima di uscire in mare è necessario conoscere le norme della zona in cui si intende navigare sulla circolazione delle unità da diporto.

    Le disposizioni in materia sono contenute nelle cosiddette “Ordinanze Balneari” emanate dalle Autorità marittime locali.

    Esse possono essere consultate presso gli uffici marittimi e sono esposte presso tutti gli stabilimenti balneari.

    Queste ordinanze balneari stabiliscono i limiti dalla costa entro i quali è vietata la circolazione dei natanti a motore, a vela e degli acquascooter.

    Generalmente tali divieti riguardano la navigazione entro 200-300 metri dalla riva (o a distanze maggiori, specie nelle zone adriatiche), tra le 8.30 e le 19.30. In questa fascia costiera è consentita, per tutelare i bagnanti, solo la circolazione dei mezzi nautici a remi.



    ... E SE NEL PORTO DEVO ENTRARE?


    Le imboccature dei porti sono riconoscibili, entrando di giorno da torrette di color rosso a sinistra, di color verde a dritta, di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, verde a dritta.

    Il transito è sicuro ed obbligatorio solo tra detti fanali, dovunque siano posti, su ogni rotta di entrata o di uscita dal porto, tenendo presente che, entrando, qualunque natante deve sempre mostrare il proprio fanale verde dal lato del segnalamento verde ed il proprio fanale rosso dal lato del segnalamento rosso; ciò vale anche nei casi di piccoli approdi, segnalati soltanto o da un fanale rosso (approdo a dritta), o da un fanale verde (approdo a sinistra).


    … E SE SUL MARE HO VOGLIA DI SCIARE?


    E’ consentito praticare lo sci nautico in ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo, ad oltre 200/500 metri (a seconda delle ordinanze marittime locali) dalla linea batimetrica (linea che unisce punti di uguale profondità) di mt. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre mt. 100 dalle coste a picco sul mare, con l’osservanza delle seguenti condizioni:

    il conduttore dell’unità dev’essere provvisto di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore e che vi sia a bordo la presenza di altra persona esperta nel nuoto e una cassetta di pronto soccorso (per eventuale soccorso diretto allo sciatore).

    I mezzi nautici debbono essere muniti di:

    Dotazioni di sicurezza: quelle previste per il tipo di unità;

    Un sistema di aggancio e rimorchio ed un ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto;

    Un salvagente per ogni sciatore trainato.

    E durante il traino debbono essere osservate le seguenti norme:

    la distanza tra barca e sciatore deve essere minimo 12 metri;

    La distanza laterale di sicurezza fra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti, deve essere superiore a quella del cavo di traino;

    E’ vietato a qualsiasi imbarcazione seguire nella scia scafi trainanti sciatori, e così attraversare la scia in velocità a distanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;

    La partenza e l’arrivo dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti.
    [Modificato da www.pescareAmessina.com 04/05/2010 23:49]
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    lluigi58
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    00 05/05/2010 11:08
    Antonio bene hai fatto a postare questo importante promemoria.
    Non hai idea di quanti cretini navighino per mare e siano completamente indifferenti a tutto. Per fortuna che la Guardia Costiera i suoi bei giretti se li fa ma è evidente che non può controllare tutti, specialmente ad Agosto. Devo anche dire che comunque i militari sono molto cortesi e di fronte a piccoli peccati veniali chiudono anche un occhio, come è giusto che sia ( vedi ormeggio baia delle Sabbie Bianche dove mi hanno invitato ad allontanarmi di un ulteriore centinaia di metri) ma estremamente inflessibili con chi non è in regola o commette evidenti infrazioni.
    Bravo Antonio.



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    lluigi58
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    00 05/05/2010 11:10
    Hanno controllato tutti e hanno fatto spostare tutti più al largo. Alcuni sono stati multati perchè non in regola con dotazioni di bordo o documenti.



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    - LUIGI -

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    lluigi58
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    00 05/05/2010 11:11
    .....e questa era la mia distanza dalla riva:



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